Art. 3.
(Procedure per la parità).

      1. La domanda di parità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, se si tratta di persona giuridica, o dal rappresentante designato dai soci per le associazioni non riconosciute.
      2. La domanda di cui al comma 1 è diretta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e deve essere inoltrata tramite il competente dirigente dell'ufficio scolastico regionale che, verificata l'esistenza delle condizioni previste dalla presente legge, la trasmette al Ministro allegando un parere sull'accoglimento, espresso anche in relazione al fabbisogno scolastico previsto dalla programmazione locale.
      3. Il soggetto che chiede la parità deve documentare l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.
      4. La parità decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello nel quale la domanda è stata presentata purché l'intera documentazione sia trasmessa entro due mesi dalla fine dell'anno scolastico in corso.
      5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dal

 

Pag. 7

ricevimento della domanda e del parere di cui al comma 2, emana il decreto di riconoscimento della parità, ovvero nega tale riconoscimento con decisione motivata.